15 Marzo 2008, Comple...

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SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON DENOMINAZIONE “SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA DELTA  A R.L.” CON SEDE IN VERONA – ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA AL N. 17591 CON CODICE FISCALE N. 01602140236  

STATUTO

(aggiornato al 17 Marzo 2004)

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA’

ART. 1) E’ costituita a Verona, con sede in Verona, una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in conformità alla legislazione vigente, con la denominazione “SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA – DELTA – A RESPONSABILITA’ LIMITATA”.
ART. 2) Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed Uffici anche in altre località. La società si propone ed ha per scopo, l’acquisto di aree fabbricabili, di immobili da ristrutturare e comunque di ottenere in assegnazione aree fabbricabili, immobili in zone di recupero edilizio come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o futuri e l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione sulle aree fabbricabili e nelle zone di recupero edilizio acquistate o assegnate senza fini di lucro, di case di tipo popolare ed economico e non, di seconde case, di spazi e strutture da adibire ad attività commerciali, artigianali, turistico alberghiero, uffici e ambulatori professionali, servizi sociali pubblici e privati da assegnarsi ai soci in proprietà individuale o indivisa o mediante costituzione di diritti di superficie, e ciò sia mediante stipulazione di contratto di mutuo individuale, sia avvalendosi di ogni provvidenza di legge, usufruendo di tutte le agevolazioni tributarie e finanziarie previste dalle vigenti leggi sull’edilizia popolare ed economica o a favore delle cooperative edilizie, il tutto sotto l’osservanza delle norme contenute, in particolare nel vigente testo unico sull’edilizia popolare ed economica, approvato con RD 28 aprile 1938 n. 1165, nelle leggi 2 luglio 1949 n. 408, 10 agosto 1950 n. 715, 28 febbraio 1949 n. 43, 27 aprile 1962 n. 231, 14 febbraio 1963 n. 60, nel D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 e nelle altre attuali e future emanate ed emanande disposizioni in materia di cooperative edilizie.
La società potrà inoltre concorrere in assegnazioni di alloggi, avvalendosi in particolare del disposto delle leggi 28 febbraio 1949 n .43 e 27 aprile 1962 n. 231 e successive proroghe modifiche e relativi regolamenti, assegnare alloggi ai soci, in affitto o locazione semplice o mediante costituzione di diritti di superficie e compiere ogni altra operazione consentita alle società cooperative edilizie dalla vigente e futura legislazione.
La società sarà retta inoltre con i principi e la disciplina della mutualità prevalente ai sensi dell’articolo 2512, 2513, 2514 e seguenti.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà acquistare materiale edilizio, stipulare contratti di acquisto, di vendita, di appalto e di cottimo, ottenere finanziamenti e mutui dalle  amministrazioni statali, dalla cassa depositi e prestiti, da istituti di credito ed enti in genere ed anche da ditte private, per il maggior potenziamento delle attività sociali e per il maggior sviluppo della cooperativa; acquistare inoltre case di tipo popolare ed economico, da assegnarsi o cedersi in proprietà o in locazione ai soci; nonché a compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, di assicurazione o di qualsiasi altra natura, connessa per gli scopi sociali, che possa tornare a beneficio dei soci.
La società avrà facoltà di aderire a consorzi e altri enti similari, senza che ciò cagioni la perdita dei vantaggi eventualmente derivati dall’attuazione del presente statuto.
ART. 3) La società avrà la durata dalla costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) salvo proroghe da deliberarsi dall’assemblea.

SOCI

ART. 4)   Il numero dei soci è illimitato e la responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all’importo delle quote sottoscritte.
Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, per quest’ultime le unità immobiliari assegnate dovranno servire per l’espletamento della loro attività.
Non possono essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
I soci persone fisiche e giuridiche potranno essere assegnatari di una o più unità immobiliari
ART. 5) Chi intende essere ammesso come socio della Cooperativa deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di obbligarsi all’osservanza dello statuto, sottoscrivendo almeno una quota e versando la tassa di ammissione che resta fissata in  €  51,65.
Il consiglio decide in merito alla ammissione; contro la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 2528 si pronuncerà l’assemblea.
Le deliberazioni di ammissione devono essere annotate a cura degli amministratori nel Libro dei soci ( art. 2528 c.c.).

QUOTE

ART. 6) Il  pagamento delle quote deve essere effettuato in contanti per la prima quota sottoscritta e così pure in contanti per l’importo totale delle quote sottoscritte.
Il socio che non esegua il pagamento delle quote sottoscritte, può essere escluso (art. 2531 c.c.).

RECESSO

ART.7) Il socio che volesse recedere dalla società dovrà farne apposita domanda motivata ex art. 2532 c.c.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ex art. 2532  3° comma.

ESCLUSIONE

ART. 8) Il socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalle leggi ( art. 2286, 2288 1° comma, 2531, 2533 c.c.) :
a) quando abbia costretto la società ad atti giudiziari per ottenere l’adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso di essa;
b) quando abbia commesso azioni ritenute dal Consiglio disonorevoli;
c) quando venga a trovarsi in condizione di avere interessi contrastanti alla società.
ART. 9) Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegni o vincoli di sorta.
Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutoriamente sulle azioni del socio debitore (art.  2537 c.c).

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10) Il patrimonio sociale è costituito :
a) da un numero illimitato di quote di valore non inferiore a  € 25,82 ciascuna;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervenissero alla società;
c)dal fondo di riserva;
d)dalla tassa di ammissione.
Nessun socio può possedere una quota che ecceda il valore nominale di  € 500,00.
ART. 11) Le quote interamente liberate possono essere cedute, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, da socio a socio, o a persona che avendo i requisiti voluti sia ammessa come socio della società. (Art. 2530 c.c).
ART. 12) Le quote possono essere vincolate a favore della società a garanzia delle   obbligazioni che i soci avessero verso di essa.
ART. 13) Alle quote interamente liberate almeno sei mesi prima della scadenza annuale, può essere corrisposto un dividendo, secondo le risultanze del bilancio consultivo, che non potrà essere superiore all’interesse legale sul valore nominale delle quote stesse.
ART. 14) Qualora una quota passasse in proprietà di due o più persone, gli aventi diritto dovranno designare un unico rappresentante anche agli effetti del diritto di voto.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

 ART. 15) Sono organi della società, l’assemblea generale, il consiglio di     amministrazione, i sindaci o il revisore unico.
L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed ha i poteri di cui all’art. 2364 c.c.
Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno nell’interesse della Cooperativa; nonché allorquando sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci (art. 2365 e 2367 c.c.).

FORMALITA’ PER LE CONVOCAZIONI

ART. 16) L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano “L’Arena” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
In deroga al precedente comma, la convocazione potrà essere fatta mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea ex art.2366 c.c.
Nell’avviso di convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione.
Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima (art. 2369 c.c.).
Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

ART. 17) L’assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci regolarmente iscritti al libro soci.
Essa delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti
L’assemblea straordinaria di prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci regolarmente iscritti al libro soci.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei soci regolarmente iscritti a libro soci.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci iscritti a libro soci per le deliberazioni concernenti la trasformazione della società il cambiamento dell’oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società (art. 2369 c.c.).

PROCEDURA DELLE VOTAZIONI

ART. 18) Le votazioni  si fanno per alzata di mano.
Devono farsi per appello nominale quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresentino il quinto di tutti i voti dei soci presenti o rappresentanti.

RAPPRESENTANZA DELL’ASSEMBLEA

ART. 19) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ( art. 2538 c.c.).
Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque si il numero delle quote sottoscritte (art. 2538 c.c.).
I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti devono essere conservati dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci (art. 2539 c.c.).
Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell’assemblea (art. 2372 c.c.).

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

ART. 20) L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da altra persona eletta dall’assemblea.
Alla nomina del Segretario dell’assemblea verrà provveduto ai sensi dell’art. 2371 del Codice Civile.
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
ART. 21) Il verbale dell’Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal notaio (Art. 2375 c.c. )

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22) Il consiglio di amministrazione è scelto esclusivamente fra i soci della Cooperativa ed è composto da tre a cinque membri.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione: durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo di 3 mandati consecutivi.
Qualora non vi provveda direttamente l’assemblea, nella prima riunione del consiglio, i consiglieri eleggono tra loro un presidente, un vice presidente e un segretario ( art. 2380 bis.).
Il Consiglio di amministrazione può sostituire i consiglieri, defunti, dimessi o decaduti scegliendoli fra quei soci che hanno riportato una migliore votazione e in mancanza, con uno dei soci effettivi a proprio giudizio.
In quest’ultimo caso l’avvenuta nomina dovrà essere sottoposta alla ratifica dalla prossima assemblea dei soci.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 23) Il Consiglio di Amministrazione è CONVOCATO DAL Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da un Consigliere, o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio può essere dichiarato decaduto.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti.
Le votazioni sono palesi.
Ciascun Consigliere deve astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali sia personalmente interessato, o siano interessati suoi parenti fino al terzo grado (Art. 2388 c.c.)

POTERI DEL CONSIGLIO

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti glia atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezione di sorta e segnatamente ha tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, in relazione  e agli effetti anche della legge sulla edilizia popolare ed economica.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi anche la facoltà di transigere in via arbitrale e di amichevole composizione, di acquistare e vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di acconsentire ipoteche passive, di accendere, postergare, ridurre, cancellare e radiare ipoteche, anche se legali, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico e privato.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) compilare i bilanci;
b) assumere mutui ed ogni altre obbligazione di qualsiasi genere e specie;
c) accettare donazioni, lasciti, eredità e simili;
d) deliberare compere, vendite, permute;
e) amministrare i beni sociali;
f) deliberare l’ammissione, il recesso o l’esclusione dei soci;
g) tenere i libri sociali;
h) nominare procuratori;
i) compilare il regolamento per l’applicazione del presente statuto;
k) procedere all’assegnazione degli alloggi;
l) in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare, nella relazione ex art. 2428, esplicitamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c).
ART. 25) Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Società e la firma sociale a tutti gli effetti ( art. 2384 c.c.).
I pagamenti di qualsiasi importo potranno essere effettuati con firma disgiunta, dal presidente o da un componente del consiglio di amministrazione.
Al Presidente è anche riservata la facoltà di nominare, sospendere e licenziare gli impiegati della Cooperativa; e di fissarne la retribuzione, nominare avvocati e procuratori alle liti; attive e passive riguardanti la Cooperativa, nominare direttore tecnici e consulenti tecnici, progettisti per la realizzazione e direzione lavori di opere relative alle costruzioni.
In casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, e in mancanza anche di questo, al terzo consigliere.
Agli stessi, alla fine di ogni esercizio, l’assemblea potrà attribuire un compenso, ( art. 2389 c.c.)
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
L’assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche ( art. 2389 ultimo comma c.c.)”.

COLLEGIO SINDACALE/REVISORE UNICO

ART. 26) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al’’articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
 L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile.
L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti    dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica ( art. 2545 c.c ).
Alle cooperative che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2519, l’art. 2409 bis e seguenti del C.C prevede che nel caso in cui non sia obbligatorio nominare il collegio sindacale, la società ha comunque l’obbligo del controllo contabile che può essere effettuato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro del Ministero di Giustizia.

ACQUISTI, COSTRUZIONI, VENDITA, ASSEGNAZIONE E AFFITTO DEGLI IMMOBILI

ART. 27) Le case o beni immobili in genere che la società acquisterà o costruirà dovranno avere i caratteri stabiliti dalla vigente legislazione e corrispondere alle prescrizioni comunali di edilizia e di igiene.
Le case o i beni immobili in genere potranno essere vendute, assegnate e locate ai soci fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge in argomento.
L’acquisto dei terreni e la costruzione delle case o dei beni immobili in genere devono essere sempre fatti dalla società per i soci e mai da questi direttamente.
ART. 28) Le assegnazioni degli alloggi ai soci saranno fatte secondo il tipo dell’alloggio richiesto; tenuto conto della regolarità dei versamenti fatti a completamento delle quote sottoscritte.
ART. 29) Al socio defunto succedono nella continuazione dell’atto di assegnazione con promessa di vendita, e durante il periodo di ammortamento, i di lui eredi, i quali dovranno farsi regolarmente rappresentare di fronte alla società da una sola persona.
ART. 30) Al coniuge superstite,  contro il quale non sussiste per colpa sua sentenza di separazione personale passata in giudicato, e ai figli minorenni del socio defunto, è attribuito il diritto di abitazione con le modalità prescritte dalle vigente legge.
ART. 31) La società potrà provvedere all’affitto degli immobili di sua proprietà nei modi, termini e condizioni voluti dalla vigente legislazione e relativo regolamento.
ART. 32) Con apposito regolamento, nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto, deliberato dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, saranno date le norme per la conservazione, la manutenzione e l’amministrazione degli immobili sociali e circa gli oneri dei conduttori.

ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTIZIONI UTILI

ART. 33) Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale va dal I° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt.2423 e seguenti del codice civile. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-
L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
a)  una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;

  1. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  2. una eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22;
  3. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore  all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  5. quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
ART. 34) La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge.
L’assemblea può deliberare l’anticipato scioglimento.
Nel caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci e ne determinerà i poteri

NORMA APPLICABILE E DI ESECUZIONE

ART. 35) La società è disciplinata in via principale, dalle disposizioni contenute nel Testo Unico 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni (emanate e d emanande); nonché dalle altre leggi che disciplinano le Cooperative Edilizie.
In via subordinata, essa è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e nel Codice Civile; ma resta esplicitamente stabilito che tutte le disposizioni del presente Statuto e del Codice Civile che siano in contrasto (attuale o futuro) con le norme del richiamato Testo Unico 28 aprile 1938 n. 1165, e successive modificazioni e con altre disposizioni legislative sopra richiamate devono intendersi nulle e come non scritte, inquantochè le norme del presente statuto hanno carattere integrativo e non derogativo delle disposizioni del più volte ricordato Testo Unico 28 aprile 1938 n. 1165 e sue modificazioni e delle altre disposizioni legislative in materia  di cooperative edilizie.
In relazione a quanto sopra disposto, si precisa, espressamente, che la società non potrà comunque sciogliersi prima dell’estinzione dei mutui contratti per la costruzione delle case.
Copia autentica, per estratto, scritta su ventuno facciate, conforme alle risultanze delle deliberazioni risultanti dai libri sociali della società SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA DELTA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Verona, in epigrafe nominata.
Verona, 17 MARZO 2004

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04/03/2008

28/02/2008, Presentato primo stralcio del progetto edilizio.

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